SERVIZIO CLIENTI - INFORMATIVA CLIENTI

In questa sezione trovi tutte le informazioni utili per gestire al meglio il tuo rapporto con Consoci, scegli il tuo argomento di interesse per navigare nelle relative pagine.

Assicurazione clienti finali

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Contatti sportello assicurazione
Email: assigas@cig.it
Num. verde sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa: 800 16 66 54
Num. verde assistenza compilazione moduli e reclami: 800 92 92 86
Fax: 02 72001646

www.cig.it/assicurazione/

Informativa assicurazione per i clienti finali Modulo di denuncia sinistri Polizza Cig 2014 – 2016

Bonus Gas

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È arrivato il BONUS GAS, a sostegno dei consumatori più bisognosi.
La nuova misura sociale, introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e definita nelle modalità applicative dall’Autorità per l’energia, permetterà alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle bollette del gas del 15% circa (al netto da imposte).
Il BONUS GAS potrà essere richiesto presentando la domanda al proprio Comune di residenza, a partire dal 15 dicembre, mentre per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009.
Per richiedere il BONUS GAS è prevista un’apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune(ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF).
Potrete scaricare la modulistica sul nostro sito accedendo alla sezione “Servizio Gas – Informazioni e modulistica Bonus Gas”, oppure sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it. Potete richiederli anche nel vostro Comune di residenza.

Informativa “bonus sociale” del 23/12/2013 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.

Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus e su come presentare la domanda ai Comuni:

Comunicazione Bonus Gas Deliberazione 6 Luglio 2009 – ARG / gas 88/09 Applicazione compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati Compensazione forniture individuali Compensazione forniture individuali + centralizzate Compensazione forniture centralizzate

Descrizione del Bonus Sociale come da informativa AEEGSI (TIBEG art. 31):

www.arera.it

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654

Il glossario della bolletta

Mercato libero

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NORMATIVA GAS E ENERGIA ELETTRICA

La liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas è stato un processo che ha portato le aziende e le famiglie a poter scegliere liberamente il proprio fornitore.
L’avvento di tale processo trova origine dall’approvazione di due Direttive europee: la Direttiva 96/92/CE per l’elettricità e la Direttiva 98/30/CE per il gas recepite successivamente nell’ordinamento italiano. Per il Mercato dell’Energia Elettrica, il processo di liberalizzazione è avvenuto grazie al Decreto Legislativo n. 79/1999 (Decreto Bersani) che ha aperto, in prima battuta, il mercato alle aziende (1999) e ai titolari di P.IVA per poi completarsi il 1 luglio 2007 consentendo anche alle famiglie di poter scegliere il proprio fornitore.Tuttavia i clienti che non sceglieranno un nuovo fornitore potranno continuare ad essere serviti godendo di un regime di tutela tariffaria le cui condizioni economiche saranno prestabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ovvero il Servizio di Maggior Tutela.Per il Mercato del Gas, la liberalizzazione è stata definita dal Decreto Legislativo n.164/2000 (Decreto Letta). Tale processo si è completato alla data del 1 gennaio 2003 consentendo ai clienti di scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare il gas.

PER APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL MERCATO DEL GAS

Delibera 6/2013/R/com Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri e volture per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi

PER APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL MERCATO DELL’ ENERGIA ELETTRICA

Delibera 6/2013/R/com Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri e volture per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi

Norme generali

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1.Oggetto:
Il presente regolamento disciplina la vendita di gas naturale ai clienti finali.

2.Durata del contratto:
Il contratto di vendita gas-metano ha durata illimitata fatto salvo quanto specificato al punto3.

3. Modalità per il recesso del contratto di fornitura:
I clienti che intendono recedere dal contratto di vendita gas-naturale devono mandare comunicazione all’ società gas o presentandosi a uno degli sportelli o tramite il seguente indirizzo mail: clientiaspiu.it. la quale provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. In mancanza di tale comunicazione essi restano direttamente responsabili verso Consoci S.r.l. del corrispettivo per consumi di gas, di chi subentra.

4. Divieto di rivendita:
È fatto salo assoluto divieto di rivendita del gas.

5. Diritto di sospensione o di revoca della vendita di gas:
Nei casi di utilizzazione del gas metano per usi diversi da quelli contrattuali è facoltà della Consoci S.r.l. rescindere il contratto di vendita in qualsiasi tempo e senza alcun preavviso e segnalare all’Azienda distributrice di provvedere alla sospensione della fornitura. Il consumo di gas metano per usi diversi da quelli previsti nel contratto di vendita è vietato ed è perseguibile a norma di legge.

6. Persona a cui viene effettuata la vendita:
La vendita è effettuata alla persona che occupa l’immobile entro il quale il gas deve essere utilizzato a prescindere dal titolo che determina l’occupazione sul rispetto delle norme di cui agli articolo seguenti.

7. Domanda di vendita:
La domanda di vendita deve essere redatta su apposito modulo previsto da Consoci S.r.l. e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

8. Voltura dell’utenza:
In caso di passaggio del prelievo del gas da una persona ad un’altra, il disdettante e il subentrante devono darne comunicazione a Consoci S.r.l.. La mancata comunicazione farà considerare abusivo il consumo del gas con tutte le conseguenze di legge. Consoci S.r.l. provvederà a comunicare all’Azienda distributrice ogni variazione del Cliente.

9. Variazione delle tariffe e del regolamento:
Consoci S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, previa autorizzazione dell’Autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione al Cliente per mezzo di apposito avviso a domicilio. Nel caso il Cliente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

10. Condizioni di vendita:
Il Cliente all’atto della stipulazione del contratto di vendita del gas-metano versa un deposito cauzionale o una equivalente forma di garanzia che assicuri Consoci S.r.l. circa l’esatto adempimento degli obblighi da parte del Cliente.

11. Deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto di vendita.

12. Ammontare del deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà così determinato:
b) per Clienti con consumi presunti fino a 500 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 25,00;
c) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 77,00;
d) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, l’ammontare del deposito cauzionale è pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente considerato al netto delle imposte

13. Periodicità di fatturazione per vendita gas metano:
La periodicità di fatturazione viene stabilita da CONSOCI tenendo conto dei consumi annui attribuibili al Cliente:
a) per Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
b) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
c) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori al 90% dei consumi medi mensili

14. Modalità di calcolo dei consumi:
CONSOCI S.r.l. si riserva la facoltà di emettere bollette sulla base di consumi presunti stimati sui consumi storici del Cliente. Nel caso di nuovi Clienti la prima fatturazione stimata si effettua sulla base dei consumi che l’esercente ritiene congrui in relazione a quanto dichiarato dal Cliente al momento della richiesta di allacciamento, voltura o subentro alla rete di distribuzione. Consoci S.r.l. rende noto ai propri Clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Ogni variazione tariffaria deve essere applicata sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. L’attribuzione dei consumi avviene in base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

15. Pagamento della bolletta:
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta Il pagamento della bolletta, entro i termini di scadenza, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

16. Interessi di mora di ritardato o mancato pagamento:
Per pagamenti oltre il termine indicato sulla bolletta sono dovuti all’Azienda interessi di mora così determinati:
a) Gli interessi di mora coincidono con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali su base annua;
Per il Cliente buon pagatore:
b) Per ritardi fino a 10 giorni: gli interessi di mora coincidono con gli interessi legali calcolati su base annua;
c) Per ritardi oltre 10 giorni: gli interessi di mora calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.
È facoltà di Consoci S.r.l. richiedere oltre agli interessi legali il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bollette.

17. Modalità e tempi di sospensione della fornitura:
Consoci S.r.l., in caso di mora del Cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione a mezzo lettera raccomandata semplice o a mano indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.
Consoci S.r.l. non può richiedere alla società di distribuzione di sospendere la fornitura al Cliente:
a) In assenza della comunicazione scritta
b) Quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all’esercente nei termini e con le modalità indicate dall’esercente stesso
c) In caso di mancato versamento di importi inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale
d) Durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi
e) Per mancata sottoscrizione del contratto di vendita
Consoci S.r.l. può richiedere la sospensione della fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme all’impianto. In caso di sospensione per morosità, Gaspiù S.r.l. su richiesta della società di distribuzione, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

18. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas:
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta.
Gaspiù S.r.l. è tenuta ad offrire la rateizzazione:
a) Per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevuto successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) Per tutti i Clienti ai quali, a seguito di mal funzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) Per i Clienti con un gruppo di misura accessibile, ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per i corrispettivi inferiori a € 50,00. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all’esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

19. Lettura dei misuratori:
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari, da un operatore e tramite autolettura. Qualora, per causa del Cliente, non sia possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo e nel caso il Cliente non provveda direttamente a comunicare la lettura, può essere disposta la chiusura dell’utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. L’Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

20. Irregolare funzionamento del contatore:
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall’Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.

21. Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente:
Quando un Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l’Azienda, dietro richiesta, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell’Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla Vigente Normativa di riferimento per il campo della portata teorica del contatore, l’Azienda addebita la spesa di verifica.

22. Norma generale:
L’Azienda ha facoltà di sospendere o non concedere l’erogazione del gas, nei casi in cui si riscontrino inosservanze ed inadempienze sia verso l’uso corretto del gas che verso le disposizioni delle “Norme tecniche per gli impianti interni di utilizzazione del gas stesso” e comunque quando il comportamento del Cliente e degli impianti di proprietà dello stesso possono essere causa di pericolo per le persone e le cose.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Gaspiù S.r.l. nella seduta del giorno 03/12/2002. Gaspiù srl si riserva la facoltà di modificare ed adeguare tale regolamento dandone comunque informazione ai Clienti. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa di settore.

Livelli specifici e generali di qualità commerciale

Costituzione in mora e relativi indennizzi automatici

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16. Interessi di mora di ritardato o mancato pagamento:
Per pagamenti oltre il termine indicato sulla bolletta sono dovuti all’Azienda interessi di mora così determinati:
a) Gli interessi di mora coincidono con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali su base annua;
Per il Cliente buon pagatore:
b) Per ritardi fino a 10 giorni: gli interessi di mora coincidono con gli interessi legali calcolati su base annua;
c) Per ritardi oltre 10 giorni: gli interessi di mora calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.
È facoltà di Consoci S.r.l. richiedere oltre agli interessi legali il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bollette.

Informazioni e indennizzi per morosità

Conciliazione e elenco organismi autorizzati

Informativa su sisma centro Italia